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APPARTENENZA DEL VEICOLO AD UNA DELLE SEGUENTI CLASSI:
Vi è poi una sezione particolare dove sono annotate le dichiarazioni delle varie Ditte di autoriparazione, acquisite dai registri al fine del rilascio del certificato medesimo. Per i veicoli precedentemente radiati dal Pra oppure muniti di documenti non più validi per la circolazione, i registri sono tenuti ad acquisire una dichiarazione resa dal proprietario nella forma di sostitutiva di atto notorio, recante notizie sulla corretta conservazione e sulla provenienza del veicolo stesso.
Per quanto riguarda invece l'immissione in circolazione, la stessa è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione. Nei veicoli già iscritti al Pra, quindi provvisti di targhe e documenti, il controllo si finalizza con una revisione periodica. Nei veicoli radiati al Pra, oppure senza documenti o targhe, oppure di provenienza sconosciuta, il controllo di accertamento di idoneità alla circolazione si concretizza mediante visita e prova secondo l’art. 75 del C.d.S., finalizzata alla rilevazione dei dati di identificazione e alla loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla normativa vigente alla data di costruzione del veicolo, nonché alla verifica dei dispositivi imposti dalla normativa vigente ai fini della circolazione su strada.
La revisione dei veicoli storici ha cadenza biennale, secondo il calendario comune a tutti gli altri veicoli. Per i mezzi costruiti prima del 1 Gennaio 1960, competenti sono esclusivamente gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (UMC). I controlli tecnici da effettuarsi in sede di revisione sono specificati nell’allegato III al D.L.17-12-2009.